Art. 495 c.p.: Cosa stabilisce?

Vittorio Negri
2025-04-07 13:08:31
Numero di risposte: 10
Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l'identità, lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni. La reclusione non è inferiore a due anni: se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile; se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa all'autorità giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta ad indagini, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome.

Sarita Mariani
2025-04-07 09:42:01
Numero di risposte: 17
Chiunque dichiara o attesta falsamente al soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche l’identità o lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione fino ad un anno.

Danuta Piras
2025-04-07 08:19:06
Numero di risposte: 7
Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l'identità, lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni.
La reclusione non è inferiore a due anni se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile, o se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa all'autorità giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta ad indagini, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome.

Lauro Ricci
2025-04-07 07:35:05
Numero di risposte: 9
Il reato di falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, è previsto dall’articolo 495 del codice penale.
Nel caso dell’autocertificazione falsa richiesta per gli spostamenti durante l’emergenza sanitaria, se nella compilazione un cittadino indica dati mendaci cioè non veritieri o motivi veri che giustificano i suoi movimenti, può incorrere nella disciplina prevista dall’articolo 495 del codice penale e far scattare la denuncia penale da parte delle autorità giudiziarie.
In particolare, la legge punisce comportamenti scorretti legati alle false dichiarazioni con: una sanzione amministrativa e denuncia per falso in atto pubblico e dichiarazioni mendaci, che può portare alla reclusione da uno a sei anni.
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