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Art. 388 c.p.: cosa prevede?

Antonella De rosa
Antonella De rosa
2025-03-09 15:46:45
Numero di risposte: 10
Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi nascenti da un provvedimento dell'autorita' giudiziaria, o dei quali e' in corso l'accertamento dinanzi all'autorita' giudiziaria stessa, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, e' punito, qualora non ottemperi all'ingiunzione di eseguire il provvedimento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032. La stessa pena si applica a chi elude l'ordine di protezione previsto dall'articolo 342-ter del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero ancora l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile, ovvero amministrativo o contabile, che concerna l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprieta', del possesso o del credito. Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprieta' sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo e' punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a euro 309. Il colpevole e' punito a querela della persona offesa.
Marta Verdi
Marta Verdi
2025-03-08 13:24:27
Numero di risposte: 14
L’art. 388 c.p. punisce chiunque ponga in essere una serie di comportamenti al fine di sottrarsi all’adempimento degli obblighi stabiliti mediante un provvedimento dell’autorità giudiziaria, c.d. mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. La norma in esame configura un reato plurioffensivo, teso a tutelare da un lato l’autorità delle decisioni giudiziarie, dall’altro l’interesse del privato a favore del quale è stato emesso il provvedimento o la sentenza del giudice. Il comma 1 dell’art. 388 c.p. sanziona coloro i quali pongano in essere atti fraudolenti o simulati. Al comma 2 è sanzionata la condotta elusiva: l’elusione consiste in una vera e propria omissione, al fine di non adempiere a quanto previsto da un ordine del giudice.