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Legge 189: Cosa prevede?

Silvia Lombardo
Silvia Lombardo
2025-03-07 12:36:40
Numero di risposte: 52
La legge 20 luglio 2004, n. 189 è una legge ordinaria della Repubblica italiana emanata per la tutela degli animali. Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da 4 mesi a 2 anni. Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche o somministra sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute, è punito con la reclusione da 3 mesi a 18 mesi o con la multa da 5 000 euro a 30 000 euro. Chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da 4 mesi a 2 anni e con la multa da 3 000 euro a 15 000 euro. Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da 1 anno a 3 anni e con la multa da 50 000 euro a 160 000 euro. Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività o detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura è punito con l' arresto fino ad 1 anno o con l'ammenda da 1 000 euro a 10 000 euro. Chiunque produce, commercializza, esporta o importa qualunque prodotto derivato dalla pelle o dalla pelliccia del cane o del gatto è punito con l' arresto da 3 mesi ad 1 anno o con l'ammenda da 5 000 euro a 100 000 euro.
Mariapia De Santis
Mariapia De Santis
2025-03-06 11:30:51
Numero di risposte: 54
Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonche' di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.
Simona Bianchi
Simona Bianchi
2025-03-06 02:10:31
Numero di risposte: 40
La legge prevede modifiche al codice penale. Dopo il titolo IX del libro II del codice penale è inserito il titolo IX-BIS - DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI. Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi. Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro. Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro. Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.